Ministero della
pubblica istruzione
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Prot. n.AOODGPER 15551
Roma, 31 luglio 2007
Allegati:
Nota tecnica
Oggetto: Anno scolastico 2007/2008 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e
indicazioni operative in materia di attribuzione di
supplenze al personale scolastico per l'a.s. 2007/08,
anche alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento concernente
le supplenze al personale docente ed educativo, adottato con D.M. 13 giugno
2007, tuttora in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
Si richiama, innanzitutto, l'attenzione sul disposto di cui all'art.3, comma 1. del citato nuovo
Regolamento , che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare
preventivamente adeguata pubblicizzazione delle operazioni
di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a cv
Com'è noto alle SS.LL., per l'effettuazione delle
operazioni di cui all'oggetto deve intendersi operante il termine del 31 luglio
fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001. Pertanto,
a decorrere dal 1° agosto
Resta assicurato che il conferimento delle supplenze nella fase di competenza
dei dirigenti scolastici potrà avvenire avvalendosi dell'apposita
funzione attivata dal Sistema informativo di questa Amministrazione o
attraverso l'adozione di modalità di rilevazione e assegnazione delle
disponibilità di altro tipo (cartaceo, con l'utilizzo di un programma ad hoc,
ecc…).
Nel primo caso occorrerà procedere ad un'attenta e puntuale ricognizione e
comunicazione al Sistema informativo di tutte le disponibilità residue dopo
l'espletamento delle operazioni gestite da codesti Uffici, nonché dei dati e
degli elementi identificativi degli aspiranti aventi titolo.
E' bene precisare che tali adempimenti dovranno essere effettuati
con la massima urgenza, attesi i tempi estremamente ristretti che si
frappongono all'inizio del nuovo anno scolastico.
Per ulteriori istruzioni e indicazioni si rinvia alla
Nota tecnica predisposta dal gestore del Sistema informativo e rilevabile nella
Intranet di questo Ministero. La citata Nota tecnica fornisce, in dettaglio, le
necessarie informazioni sulle scansioni temporali cui attenersi e sui supporti
e i materiali che il Sistema informativo mette a disposizione (elenco dei posti
disponibili, calendari delle convocazioni, elenchi degli aspiranti, proposte di assunzione, nomine conferite giornalmente ecc…).
Nel secondo caso (ricorso a soluzioni di diverso tipo) per poter disporre di un
quadro puntuale e completo delle varie fasi operative poste in essere, dovranno
comunque essere comunicate al Sistema informativo tutte le nomine disposte.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Innanzitutto si richiamano per l'a.s.
2007/08 le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è
menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l' individuazione
delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono
possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in
relazione ai diversi contesti.
L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell'art.3, comma 2 e seguenti del nuovo Regolamento che
prevedono, in particolare, in caso di disponibilità sopraggiunte, la
riconvocazione degli aspiranti aventi titolo al completamento d'orario secondo
i criteri di cui al successivo art.4 del Regolamento
medesimo. Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti,
disciplinate dall'art.3, comma 2 ,
del citato Regolamento, tali atti, sia se rivolti a specifica persona, sia se
rivolti, per l'accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle
operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza
degli USP che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici
delle scuole di riferimento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze
a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute
nell'art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo,
con effetti relativi a tutto l'anno scolastico di riferimento, prevedono :
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base
delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2) la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche
tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di
quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di
circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento
Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.3,
comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di
espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della
stipula dei relativi contratti, che l'aspirante rinunci, senza alcun tipo di
penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a
supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche, esclusivamente
per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale,
per il medesimo o diverso insegnamento.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione alla esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti
in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di
sostegno, il personale incluso in graduatoria ad esaurimento che abbia
conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente e che non
abbia titolo a figurare, per l'insegnamento di sostegno, nelle graduatorie ad
esaurimento e nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l'a.s. 2007/2008, viene inserito, a domanda, in coda agli
elenchi di sostegno di prima fascia correlati al titolo di specializzazione
conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per l'a.s.
2007/2008.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in
carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell'autocertificazione,
i dati e i riferimenti utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento
del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o
inoltrata con raccomandata A/R al Dirigente Scolastico della scuola cui è stato
diretto il relativo Modello "B" di scelta delle istituzioni
scolastiche per l' inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto, entro il termine perentorio del 10 agosto 2007.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte
degli USP e delle "scuole di riferimento", si ribadisce l'esigenza,
richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative
ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di
individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse,
che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all'art. 1, lettere a),b)
e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le
condizioni, debbono stipulare contratti a tempo
indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno", per cui,
l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente
l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti
non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi
nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno
assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità,
utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto,
validi per l'a.s. 2007/2008. Nell'ipotesi di esaurimento degli elenchi di prima fascia, nella fase di
temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno essere
utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno
scolastico precedente e, in subordine, le normali graduatorie degli aspiranti
privi di titolo di specializzazione.
E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza
sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente
per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul
medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa
dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine
delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del
provvedimento attribuito a titolo definitivo. Qualora si esauriscano gli
elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si
verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del nuovo Regolamento procederà
utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio
di viciniorità. Ove, infine, si renda necessario
attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo
di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati
mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola
dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie
d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola
secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al
riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6,
comma 1 del nuovo Regolamento, ulteriormente descritti dall'art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G.
16 marzo 2007.
Per quanto riguarda, ,l'eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di
secondo grado, dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba
disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell'art.6,
comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato
degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI
SPECIALI
In caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale educativo
in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti
nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati
anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le
disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali,
vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento
consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE
SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i
requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato "A"al D.D.G. 16.3.2007, si dà luogo esclusivamente quando,
scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti
utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un
gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e
della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario
della priorità sceglie con precedenza.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono
ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli
aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta
della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della
certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico
allegate al predetto Modello "A" di domanda per l'attribuzione della
priorità di scelta della sede. Con l'occasione si precisa che per sede deve
intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap
personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92
la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati,
nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che
assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge
medesima, il beneficio risulta applicabile solo per
scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in
carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO
PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell'art.1, comma 4, del nuovo Regolamento
le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie
ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si
verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui
al comma 4 dell'art.22 della Legge Finanziaria 28
dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro
consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica
abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale
con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e,
successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al
personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a
tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive
oltre l'orario d'obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in
cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in
servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all'assunzione di
nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Attribuzione di ore di insegnamento per
specialisti di lingua inglese nella scuola primaria
Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni
residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare e/o in
servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste
disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di
circolo in possesso dei previsti requisiti.
Certificazione sanitaria di idoneità
all'impiego
Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art.9,
comma 4, del nuovo Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di
idoneità all'impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di
vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione
dell'attribuzione del primo contratto di lavoro.
Si ritiene opportuno significare, al riguardo,che il
Ministero della Sanità- Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione -
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota n.17745
del 3 luglio
Conferimento supplenze annuali e fino
al termine dell'attività didattica al personale ata
L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n.
430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del
profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato
possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con
il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino
al termine dell'attività didattica ( lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell'art. 4, comma 11 della legge
124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui
all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli
elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001,
n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35 .
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei
concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli
elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del
D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue
disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo
scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività
didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio e
producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come
disposto dall'art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M.
13.12.2000, n. 430.
Per la sostituzione del direttori dei servizi generali
e amministrativi, nel caso di posti vacanti e/o disponibili, come già precisato
con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie
degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente
disponibili, o residuali dopo l'operazione del precedente periodo, si dovrà
procedere secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 55
del CCNL del 24 luglio 2003 e dal contratto integrativo nazionale sulle
utilizzazioni, sottoscritto il 7 giugno 2006, art. 11 bis, la cui validità è
stata prorogata all'a.s. 2007/08 dal C.C.N.I. sottoscritto il 6 giugno 2007.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI
PART-TIME
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
E' appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554
del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli
elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del
D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo
professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del
Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in
cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate
dai dirigenti scolastici, a fronte dell'effettiva necessità, secondo quanto
contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o delle
attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di
circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla
copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le
graduatorie delle scuole viciniori. Per il profilo di collaboratore scolastico
si applicano le disposizioni contenute nell'art. 587 del D.L.vo 297/94, per
l'attuazione delle quali, in attesa dell'emanazione di
specifica normativa al riguardo, i Direttori Regionali potranno valutare
l'opportunità di stipulare apposite convenzioni con i competenti Centri
dell'Impiego al fine di semplificare le relative procedure.
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti
scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e
principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne
consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da
giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza
temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo
supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di
scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli interessati di
farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di
cui all'art. 3 del D.M. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del
Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430),
in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di
servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta
della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge
n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al
termine delle attività didattiche, si richiamano, per l'a.s.
2007/2008, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente
nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate disposizioni dell'art.3, comma1, del nuovo Regolamento, sulla necessità che le
informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze
(disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi
delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate
attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili
(pubblicazione all'albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc…
), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti
risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior ragione dopo
il 31 luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con
l'attivazione delle "scuole di riferimento" o di altre
soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F. to Giuseppe Fiori
Destinatari:
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI